iscrizione albo
LEGGE 2 FEBBRAIO 1990, n. 17
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 12 FEBBRAIO 1990, N. 35)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. II titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.
Art. 2
1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale, durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
4. II periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art .3
1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addí 2 febbraio 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli: Vassalli
NOTE
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2:
-La legge n.1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».
-II D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».
-II testo dell'art. 3, comma 14, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente: «14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione ai commi 4 e 6».
-II R.D. n. 275/1929 approva il regolamento per la professione di perito industriale.
-La legge n.146/1957 reca: «Tariffa professionale dei periti industriali».
Nota all'art. 3:
II D.L. n. 9/1969 reca: «Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 942):
Presentato dall'on. Ferrari Marte ed altri il 16 luglio 1987.
Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, I'11 maggio 1988, con parere della commissione li.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1989,15 febbraio 1989,16 marzo 1989 e 6 aprile 1989.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 22 novembre 1989.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa ed approvato il 6 dicembre 1989 in un testo unificato con atto n.1541 (on. Casati ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2008):
Assegnato alla 10^ commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri della commissione 2^ e 11 ^.
Esaminato dalla 10^ commissione e approvato il 17 gennaio 1990.
DIRETTIVA
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E DI SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO,
NONCHÉ SULLA TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI
(Art. 2.5 Legge 2 febbraio 1990, n. 17)
Art. 1
NOZIONE E FINALITÀ DEL PRATICANTATO
1 - II praticantato è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2 - II periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto alfart.2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
3 -All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a) 3.6) - 3.c) della Legge 17/1990.
4- II possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5 -Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti nel Registro dei Praticanti.
Art. 2
DURATA DEL PRATICANTATO
La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3 della Legge n. 17/1990,
Art. 3
OBBLIGHI DEL PRATICANTE E DEL PROFESSIONISTA
1 - II praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2 - II praticantato, per la sua natura e finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
3 - Ogni professionista singolo od associato non potrà ammettere contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.
4 - II professionista deve impegnarsi all'istruzione del praticante ed a produrre le dichiarazioni previste dalla presente direttiva.
Art. 4
TITOLO DI STUDIO
Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
Art. 5
REGISTRO DEI PRATICANTI
1 - Ciascun Consiglio Provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui all'art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica professionale.
2 - Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati alfart.2, commi 3.a) - 31) - 3.c) della Legge n. 17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
3 - Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto: - il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice fiscale;
- data di decorrenza dell'iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita LV.A. ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l'avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a) - 31) - 3.c) della Legge n. 17/1990;
- data di presentazione delle relazioni semestrali;
- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
- data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
- data della cancellazione con relativa motivazione.
4 - II Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5 - La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n.17/1990 che eserciti fattività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Sono considerati altri Professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della citata legge n.17/ 1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.
6- L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L.15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n . 19, abbia conse-
guito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.
Art. 6
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
1 - L'iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Provinciale di residenza del richiedente e, ove non esista, al Consiglio Provinciale viciniore.
2 - Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altre specializzazioni e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2 - 3.a) - 31) - 3.c) Legge 17/ 1990).
3 - La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) Autocertificazione dichiarante: la data di nascita; il luogo di residenza; il godimento dei diritti politici; la cittadinanza italiana; di non aver riportato condanne penali e di non averne in corso; possesso di diploma;
b) dichiarazione del professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica. II professionista deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio.
c) ricevuta dal versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n.382, secondo quanto indicato all'ari della presente direttiva;
d) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
4 - Coloro che hanno i requisiti stabiliti nell'art. 2.3 alle lettere a), b), e c) della L. 17/1990 possono, in qualsiasi momento, iscriversi nel Registro dei Praticanti, ma l'iscrizione deve avvenire sempre prima del tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, senza ottemperare alle altre formalità relative alle certificazioni semestrali, purché l'attività tecnica subordinata di cui alla lettera a) sia stata svolta per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.
5 - I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), devono essere in regola con le disposizioni che disciplinano I'imposta di bollo. I dati di cui alle lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario dei Collegio rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità, ammonendo l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. Dati di cui alle lettere a), b), c), così rilevati sono definiti e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti certificati in bollo. I documenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6 - La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della presente direttiva, l'impegno alla sua osservanza e a dare la comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal veri
ficarsi delle stesse.
7 - AI momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio Provinciale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
8 - AI praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio Provinciale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
9 - La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.
10 - II praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
Art. 7
DELIBERA DI ISCRIZIONE
1 - II Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2 - La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art. 6 della presente direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio Provinciale di detta provincia.
Art. 8
TRASFERIMENTO DEL PRATICANTE
1 - In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio Provinciale territoriale competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio Provinciale di provenienza.
2 - II Consiglio Provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio Provinciale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il praticante.
3 - AI Consiglio Provinciale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio Provinciale di provenienza una quota della tassa di iscrizione di cui all'art. 6, comma 3.g) della presente normativa in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
4 - II praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio Provinciale è assunta e comunicata con le modalità previste all'art. 7 della presente direttiva.
5 - II praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti .
6 - Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista o alla chiusura dello studio dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.
Art. 9
CONVALIDA DEL PERIODO DI PRATICA
1 -Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al Consiglio Provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. II documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2 - La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3 - II mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 delfart.l0 della presente direttiva, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di praticantato.
Art. 10
SOSPENSIONE DEL PRATICANTATO CANCELLAZIONE – RICONGIUNZIONE
1 - Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiori ai venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata al Consiglio Provinciale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.
2 - II Consiglio Provinciale deve deliberare l'interruzione dei praticantato:
a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro;
b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della presente direttiva;
c) quando venga a mancare l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante;
d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3 - L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione dal Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4 - Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5 - Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione al Consiglio Provinciale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.
6 - Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio Provinciale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.
7 - Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione e durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l'assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista (o del datore di lavoro). S -AI fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, e periodi di attività tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attività tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica professionale. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
Art. 11
PRATICANTATO EQUIVALENTE SVOLTO CON ATTIVITA' SUBORDINATA
1 - II richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del D. L.15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n 119, e che abbia svolto attività tecnica subordinata nel settore della specializzazione relativa al diploma per almeno tre anni, può partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2 - Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del triennio di attività tecnica subordinata alternativa al biennio di pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3 - La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.
4 - L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio Provinciale idonea ai fini della pratica triennale di cui all'art. 2 comma 3, lettera a) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.
5 - Qualora fattività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo triennale, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente direttiva.
6 - È facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio Provinciale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del triennio di pratica professionale.
Art. 11/bis
PRATICANTATO EQUIVALENTE SVOLTO IN ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
Possono esser ammessi a partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un triennio, presso le scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall'ari. 2 comma 3 lett. a) della legge 2.2.1990, n. 17.
II triennio si considera validamente compiuto anche se l'attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. A tale fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l'interessato ha prestato servizio.
Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all'applicazione dell'art. 2.3 lett. a) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell'approvazione del presente articolo.
Art. 12
PRATICANTATO EQUIVALENTE SVOLTO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Coloro che abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, sono sottoposti alle stesse modalità previste per la pratica svolta presso uno studio professionale.
Art. 13
VIGILANZA E COMPIUTA PRATICA- CERTIFICATO
1 - II Consiglio Provinciale vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2 - II periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine di presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione. '
3 - II Consiglio Provinciale verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per compiuta pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4 - A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il Consiglio Provinciale rilascia in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica.
5 - In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Provinciale tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.
Art. 14
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
1 - Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2 - I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero della Pubblica Istruzione designerà per il Consiglio Provinciale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art. 15
CORSI PREPARATORI ALL'ESAME DI STATO
1 - I Consigli Provinciali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2 - II Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.
Art. 16
RICORSI
Contro le deliberazioni del Consiglio Provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere avanti il Giudice ordinario o amministrativo a seconda dei casi.
Art. 17
TASSA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio Provinciale per gli iscritti all'albo professionale.
Art. 18
ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA
La presente direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera del 24 maggio 1990 ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, entra in vigore il giorno 8 giugno 1990 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Art. 19
NORMA TRANSITORIA
I periti industriali in possesso del Diploma universitario potranno iscriversi nel registro dei praticanti per sostenere gli esami di abilitazione solo se dimostreranno di essersi inizialmente iscritti alla scuola superiore biennale diretta a fini speciali che in seguito, a corso non ultimato, venne trasformata in Diploma universitario.
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 12 FEBBRAIO 1990, N. 35)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. II titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.
Art. 2
1. Per essere iscritto nell'albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
3. Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale, durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
4. II periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art .3
1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Hanno titolo all'iscrizione nell'albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addí 2 febbraio 1990
COSSIGA
Andreotti, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli: Vassalli
NOTE
Avvertenza:
II testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 2:
-La legge n.1378/1956 reca: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».
-II D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».
-II testo dell'art. 3, comma 14, del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) è il seguente: «14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione ai commi 4 e 6».
-II R.D. n. 275/1929 approva il regolamento per la professione di perito industriale.
-La legge n.146/1957 reca: «Tariffa professionale dei periti industriali».
Nota all'art. 3:
II D.L. n. 9/1969 reca: «Riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 942):
Presentato dall'on. Ferrari Marte ed altri il 16 luglio 1987.
Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, I'11 maggio 1988, con parere della commissione li.
Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 26 gennaio 1989,15 febbraio 1989,16 marzo 1989 e 6 aprile 1989.
Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 22 novembre 1989.
Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa ed approvato il 6 dicembre 1989 in un testo unificato con atto n.1541 (on. Casati ed altri).
Senato della Repubblica (atto n. 2008):
Assegnato alla 10^ commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 dicembre 1989, con pareri della commissione 2^ e 11 ^.
Esaminato dalla 10^ commissione e approvato il 17 gennaio 1990.
DIRETTIVA
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E DI SVOLGIMENTO DEL PRATICANTATO,
NONCHÉ SULLA TENUTA DEI RELATIVI REGISTRI
(Art. 2.5 Legge 2 febbraio 1990, n. 17)
Art. 1
NOZIONE E FINALITÀ DEL PRATICANTATO
1 - II praticantato è l'istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2 - II periodo di praticantato deve consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto alfart.2, comma 2 della Legge n. 17/1990.
3 -All'esame di Stato abilitante all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a) 3.6) - 3.c) della Legge 17/1990.
4- II possesso dei requisiti di cui al precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al praticantato.
5 -Tutti gli aspiranti all'esame di Stato dovranno essere iscritti nel Registro dei Praticanti.
Art. 2
DURATA DEL PRATICANTATO
La durata del praticantato e delle forme equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3 della Legge n. 17/1990,
Art. 3
OBBLIGHI DEL PRATICANTE E DEL PROFESSIONISTA
1 - II praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale propria dei liberi professionisti.
2 - II praticantato, per la sua natura e finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
3 - Ogni professionista singolo od associato non potrà ammettere contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.
4 - II professionista deve impegnarsi all'istruzione del praticante ed a produrre le dichiarazioni previste dalla presente direttiva.
Art. 4
TITOLO DI STUDIO
Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto.
Art. 5
REGISTRO DEI PRATICANTI
1 - Ciascun Consiglio Provinciale dei Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui all'art. 4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica professionale.
2 - Nello stesso Registro saranno iscritti coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di essere in possesso dei requisiti indicati alfart.2, commi 3.a) - 31) - 3.c) della Legge n. 17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
3 - Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto: - il numero d'ordine attribuito al praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, data di conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice fiscale;
- data di decorrenza dell'iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di codice fiscale, numero di partita LV.A. ed indirizzo dello studio, ovvero tutti i dati dimostranti l'avvenuta effettuazione di attività equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi dell'art. 2, commi 3.a) - 31) - 3.c) della Legge n. 17/1990;
- data di presentazione delle relazioni semestrali;
- eventuali provvedimenti di sospensione della pratica;
- data di compimento del biennio di effettivo praticantato;
- ogni altro fatto modificativo riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
- data della cancellazione con relativa motivazione.
4 - II Registro, tenuto presso la Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente del Collegio.
5 - La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n.17/1990 che eserciti fattività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio. Sono considerati altri Professionisti in settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della citata legge n.17/ 1990, quelli delle professioni di seguito elencate, purché esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria: Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia: Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria Mineraria: Geologo.
6- L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L.15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n . 19, abbia conse-
guito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti.
Art. 6
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
1 - L'iscrizione nel Registro dei praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio Provinciale di residenza del richiedente e, ove non esista, al Consiglio Provinciale viciniore.
2 - Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altre specializzazioni e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2 - 3.a) - 31) - 3.c) Legge 17/ 1990).
3 - La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) Autocertificazione dichiarante: la data di nascita; il luogo di residenza; il godimento dei diritti politici; la cittadinanza italiana; di non aver riportato condanne penali e di non averne in corso; possesso di diploma;
b) dichiarazione del professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n. 17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica. II professionista deve precisare quanti praticanti frequentano il proprio studio.
c) ricevuta dal versamento della tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n.382, secondo quanto indicato all'ari della presente direttiva;
d) due fotografie formato tessera firmate dal richiedente.
4 - Coloro che hanno i requisiti stabiliti nell'art. 2.3 alle lettere a), b), e c) della L. 17/1990 possono, in qualsiasi momento, iscriversi nel Registro dei Praticanti, ma l'iscrizione deve avvenire sempre prima del tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, senza ottemperare alle altre formalità relative alle certificazioni semestrali, purché l'attività tecnica subordinata di cui alla lettera a) sia stata svolta per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.
5 - I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), devono essere in regola con le disposizioni che disciplinano I'imposta di bollo. I dati di cui alle lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione di altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce alla domanda dal Presidente o dal Segretario dei Collegio rilevandoli da un documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità, ammonendo l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace. Dati di cui alle lettere a), b), c), così rilevati sono definiti e non sono soggetti alla sostituzione con altrettanti certificati in bollo. I documenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6 - La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della presente direttiva, l'impegno alla sua osservanza e a dare la comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal veri
ficarsi delle stesse.
7 - AI momento della ricezione della domanda di iscrizione il Consiglio Provinciale deve apporre sulla stessa timbro e data di ricevimento.
8 - AI praticante deve essere rilasciata ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio Provinciale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale avrà valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
9 - La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata ancorché munita di timbro del Collegio con la data di ricevimento.
10 - II praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza.
Art. 7
DELIBERA DI ISCRIZIONE
1 - II Consiglio Provinciale provvede alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
2 - La Segreteria del Collegio Provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art. 6 della presente direttiva a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3 - Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli stessi termini anche al Consiglio Provinciale di detta provincia.
Art. 8
TRASFERIMENTO DEL PRATICANTE
1 - In caso di trasferimento di residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio Provinciale territoriale competente unendo il certificato di residenza, e deve notificare il trasferimento al Consiglio Provinciale di provenienza.
2 - II Consiglio Provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio Provinciale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il praticante.
3 - AI Consiglio Provinciale al quale è inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio Provinciale di provenienza una quota della tassa di iscrizione di cui all'art. 6, comma 3.g) della presente normativa in misura proporzionale al tempo di praticantato ancora da espletare.
4 - II praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la deliberazione del Consiglio Provinciale è assunta e comunicata con le modalità previste all'art. 7 della presente direttiva.
5 - II praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri professionisti, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate dai predetti soggetti .
6 - Qualora il trasferimento sia consequenziale al decesso del professionista o alla chiusura dello studio dove veniva espletata la pratica, la relativa attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura del praticante.
Art. 9
CONVALIDA DEL PERIODO DI PRATICA
1 -Ai fini della vigilanza sull'espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all'altra e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al Consiglio Provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte. II documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di frequenza.
2 - La presentazione dell'attestazione convalida il periodo di pratica trascorso. La prima attestazione deve anche precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3 - II mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui sopra, salvo i casi di cui al comma 7 delfart.l0 della presente direttiva, sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data dell'ultima attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si considererà iniziato il periodo di praticantato.
Art. 10
SOSPENSIONE DEL PRATICANTATO CANCELLAZIONE – RICONGIUNZIONE
1 - Qualsiasi interruzione (eccetto le eventuali sospensioni per brevi malattie non superiori ai venti giorni) sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata al Consiglio Provinciale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero congiuntamente, con l'indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione e la durata.
2 - II Consiglio Provinciale deve deliberare l'interruzione dei praticantato:
a) a seguito di comunicazione di interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di lavoro;
b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste dall'art. 6 della presente direttiva;
c) quando venga a mancare l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante;
d) qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3 - L'interruzione che può dar luogo alla sospensione ed alla cancellazione dal Registro dei Praticanti deve essere comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4 - Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.
5 - Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione al Consiglio Provinciale indicando i motivi che hanno determinato l'interruzione.
6 - Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio Provinciale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.
7 - Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione e durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l'assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell'attività da parte del professionista (o del datore di lavoro). S -AI fine del raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione e lavoro, e periodi di attività tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di pratica professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi) di attività tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di pratica professionale. Per la pratica effettuata mediante la frequenza ad una scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con altre forme di pratica.
Art. 11
PRATICANTATO EQUIVALENTE SVOLTO CON ATTIVITA' SUBORDINATA
1 - II richiedente che abbia conseguito il diploma dopo l'entrata in vigore del D. L.15 febbraio 1969, convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n 119, e che abbia svolto attività tecnica subordinata nel settore della specializzazione relativa al diploma per almeno tre anni, può partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2 - Lo svolgimento, da parte dell'interessato, del triennio di attività tecnica subordinata alternativa al biennio di pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica subordinata si è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3 - La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla specializzazione del perito industriale.
4 - L'attività stessa dovrà essere riconosciuta dal Consiglio Provinciale idonea ai fini della pratica triennale di cui all'art. 2 comma 3, lettera a) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.
5 - Qualora fattività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tener conto al fine del raggiungimento del periodo triennale, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi. L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi indicati al comma 7, art. 10 della presente direttiva.
6 - È facoltà dell'interessato chiedere al Consiglio Provinciale di esprimersi preventivamente sulla idoneità dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del triennio di pratica professionale.
Art. 11/bis
PRATICANTATO EQUIVALENTE SVOLTO IN ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO
Possono esser ammessi a partecipare all'esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un triennio, presso le scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall'ari. 2 comma 3 lett. a) della legge 2.2.1990, n. 17.
II triennio si considera validamente compiuto anche se l'attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. A tale fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l'interessato ha prestato servizio.
Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all'applicazione dell'art. 2.3 lett. a) della L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell'approvazione del presente articolo.
Art. 12
PRATICANTATO EQUIVALENTE SVOLTO CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
Coloro che abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'art. 3, comma 14, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma, sono sottoposti alle stesse modalità previste per la pratica svolta presso uno studio professionale.
Art. 13
VIGILANZA E COMPIUTA PRATICA- CERTIFICATO
1 - II Consiglio Provinciale vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale.
2 - II periodo di pratica professionale deve essere compiuto entro il termine di presentazione della domanda di ammissione all'esame di abilitazione. '
3 - II Consiglio Provinciale verificata la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la cancellazione del praticante dal Registro per compiuta pratica, dandone comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4 - A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, il Consiglio Provinciale rilascia in carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica.
5 - In caso di rigetto della richiesta il Consiglio Provinciale tenuto a motivare compiutamente le ragioni del diniego.
Art. 14
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
1 - Le sedi ed i programmi per gli esami di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2 - I praticanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione nella sede che il Ministero della Pubblica Istruzione designerà per il Consiglio Provinciale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art. 15
CORSI PREPARATORI ALL'ESAME DI STATO
1 - I Consigli Provinciali potranno istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale, della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2 - II Presidente del Collegio, su conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.
Art. 16
RICORSI
Contro le deliberazioni del Consiglio Provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione nel Registro Praticanti, l'interessato può ricorrere avanti il Giudice ordinario o amministrativo a seconda dei casi.
Art. 17
TASSA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
La tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio della quota annuale fissata dal Consiglio Provinciale per gli iscritti all'albo professionale.
Art. 18
ENTRATA IN VIGORE DELLA DIRETTIVA
La presente direttiva, emanata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera del 24 maggio 1990 ai sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, entra in vigore il giorno 8 giugno 1990 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Art. 19
NORMA TRANSITORIA
I periti industriali in possesso del Diploma universitario potranno iscriversi nel registro dei praticanti per sostenere gli esami di abilitazione solo se dimostreranno di essersi inizialmente iscritti alla scuola superiore biennale diretta a fini speciali che in seguito, a corso non ultimato, venne trasformata in Diploma universitario.
